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Decreto ristori tutti gli aggiornamenti

Dal 29 ottobre 2020 è in vigore il cosiddetto “Decreto Ristori” che prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive.

Il contributo a fondo perduto consiste nell’erogazione di una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle Entrate ai titolari di partita IVA che, sulla base della codifica ATECO, esercitano l’attività prevalente in uno dei settori economici individuati e hanno la sede fiscale o la sede operativa nelle aree cosiddette “regioni rosse”.
Tra i codici ATECO che possono beneficiare dell’agevolazione vi è il codice 96.04.10 che identifica i servizi dei centri per il benessere fisico, la gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore, solarium, centri per snellimento e dimagrimento, centri per massaggi, centri per cure antifumo eccetera. L’importo riconosciuto è commisurato al precedente contributo a fondo perduto previsto dal cosiddetto Decreto “Rilancio”, al quale si applica un aumento del 200%. In altre parole, gli aventi diritto ricevono una somma pari al doppio del contributo a fondo perduto del D. Rilancio.

I REQUISITI

L’imprenditore deve possedere i seguenti requisiti:
– Partita IVA attivata in data antecedente al 25/10/2020 e non cessata alla data di emissione del mandato di pagamento automatico o di presentazione dell’istanza;
– avere la sede fiscale o la sede operativa nella quale viene svolta l’attività prevalente situata nelle aree cosiddette “regioni rosse”.

È poi necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:
– Ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
– apertura della partita iva a partire dal 1/01/2019.

EROGAZIONE

L’erogazione avviene:
– Con modalità automatica, se il contribuente che possiede i requisiti aveva ottenuto l’accredito del contributo di cui al D. Rilancio;
– a seguito della presentazione telematica di apposita istanza, per i soggetti che non avevano richiesto il precedente contributo previsto dal D. Rilancio.
L’Agenzia delle Entrate eroga la somma di denaro mediante bonifico sul conto corrente intestato o cointestato al richiedente. Ciò premesso, tenuto conto che alla data di pubblicazione del presente contributo, il termine per presentare l’istanza per richiedere il contributo a fondo perduto risulta essere già decorso (15/01/2021), il presente articolo ha quale principale finalità quella di illustrare le azioni che l’imprenditore può intraprendere nel qual caso non lo abbia ancora ricevuto e come verificare al contempo se sia stato emesso o meno un mandato di pagamento.

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MANCATO ACCREDITO

Il motivo del mancato accredito del contributo potrebbe essere dovuto alle seguenti motivazioni:
a) scarto dell’istanza presentata;
b) alla data del 25/10/2020 il codice ATECO prevalente non era il n.96.04.10;
c) la sede fiscale o la sede operativa dell’azienda non era all’interno di una “regione rossa”;
d) la banca ha stornato il bonifico per assenza di corrispondenza nei dati.

 

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Nel primo caso, è possibile verificare l’informazione della situazione del contributo nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, sez. “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, in modo da comprendere il motivo. Se si ritiene di aver diritto al contributo, allora è possibile presentare istanza di autotutela via pec alla Direz. Provinciale competente, specificando la motivazione e producendo gli elementi utili all’Ufficio fiscale per accogliere l’istanza. Se l’istanza viene accolta, sarà erogato il contributo “Ristori”. Nel secondo caso, se l’imprenditore ritiene che il codice ATECO prevalente era il n.96.04.10, ma ha dimenticato di dichiarare in passato la variazione di tale codice all’Ufficio fiscale, allora può presentare istanza di autotutela specificando la motivazione e producendo gli elementi utili all’Ufficio per accogliere l’istanza.

Nel terzo caso, è possibile che non sia mai stata dichiarata all’Agenzia delle Entrate la sede secondaria dell’azienda. In tale caso, se si possedeva una sede operativa ricadente nella regione rossa, è possibile presentare istanza di autotutela specificando la motivazione e producendo gli elementi utili per accogliere l’istanza. Nel quarto caso, l’informazione dell’avvenuto pagamento e dello storno da parte della banca è presente nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, sez. “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”. In tal caso, è possibile comunicare un nuovo Iban per il riaccredito della somma.

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Per maggiori informazioni potete contattare il dott. Alessio Bianchi presso lo Studio Dell’Apa Zonca e Associati Dottori Commercialisti (Milano) allo 02 6699241