Al momento stai visualizzando I luoghi di lavoro

I luoghi di lavoro

Il datore di lavoro ha alcuni obblighi nei confronti dei lavoratori riguardo i luoghi di lavoro, gli strumenti in uso, i presidi di sicurezza adottati per la tutela dei lavoratori.

In particolare, egli deve:
a. assicurarsi che corridoi e vie di circolazione sia interne che esterne che portano alle uscite – o alle uscite di sicurezza – siano sempre libere e consentano l’agevole passaggio dei lavoratori, specialmente se in Azienda vi sono lavoratori con disabilità motorie;
b. sottoporre regolarmente strumenti di lavoro, macchinari e impianti di sicurezza a opere di manutenzione, in modo da eliminare eventuali irregolarità e problemi che possono comprometterne l’uso corretto e soprattutto l’incolumità del lavoratore;
c. pulire e sanificare regolarmente luoghi e strumenti di lavoro per assicurare le principali e più adeguate condizioni igieniche;
d. controllare periodicamente i dispositivi ed i presidi di sicurezza per prevenire ed eliminare eventuali rischi per i lavoratori.

LOCALI DI LAVORO

È consigliabile che la superficie totale minima sia pari ad almeno 15 m2 quando vi è una sola postazione di lavoro (ad esempio un solo lettino) con ulteriori 4 m2 per ogni postazione di lavoro in più. L’ambiente di lavoro può essere diviso in spazi a mezzo di pareti (anche mobili) con altezza che garantisca la privacy del cliente (chi scrive consiglia un’altezza minima di 2 m) e che garantiscano le seguenti superfici minime (orientative):
• box per attività di estetica 4 m2
• box per abbronzatura corpo 3 m2
• box per abbronzatura viso 1,5 m2
In ogni caso:
• tutte le pareti e il pavimento devono essere rivestiti in materiale lavabile
• l’aerazione deve avvenire in maniera naturale attraverso superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/10 della superficie del pavimento.
In alternativa può essere installato un impianto aeraulico conforme alle norme UNI 10339 e s.m.i.
• in relazione all’utilizzo del box di estetica è ottimale prevedere in ciascuno, l’installazione di un lavabo.

Leggi anche l’articolo di Luca Paquero La gestione delle emergenze

PAVIMENTI, MURI, SOFFITTI, FINESTRE E LUCERNARI

A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi i locali chiusi e che non siano ben difesi contro gli agenti atmosferici o che, al contrario, non abbiano aperture sufficienti per il ricambio d’aria. I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l’attrezzatura o dotati di dispositivi che consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell’edificio e intorno a esso.

Leggi anche l’articolo Sicurezza all’interno del centro estetico

SPOGLIATORI E ARMADI PER IL VESTIARIO

Lo spogliatoio deve essere previsto quando vi sono soci o dipendenti che collaborano all’attività. La superficie minima deve essere pari a 3 m2 calcolando 1 m2 ogni lavoratore contemporaneamente presente.
Anche in questo caso, il pavimento e le pareti devono essere rivestiti in materiale lavabile e l’aerazione deve avvenire tramite una superficie finestrata apribile di almeno 0,5 m2: in alternativa può essere installato un impianto di ventilazione forzata a comando automatico temporizzato.
In molti comuni è ammesso realizzare lo spogliatoio nell’antibagno, qualora la superficie sia di almeno 3 m2. Deve essere previsto uno spazio per il deposito della biancheria sporca e pulita.

Leggi anche l’articolo Sicurezza formazione e aggiornamento

SERVIZI IGIENICI

Alcune ASL prevedono che quando i lavoratori sono 3 (compreso il titolare) è sufficiente un solo servizio igienico utilizzabile dal personale e dagli utenti. Quando invece i lavoratori sono più di 3, contemporaneamente presenti, è necessario prevedere due bagni distinti. Il pavimento e le pareti dei servizi igienici devono essere rivestiti in materiale lavabile, devono possedere antibagno qualora comunichi con un locale ove vi è permanenza di persone, deve essere dotato di lavabo con rubinetteria a comando non manuale, erogatore di sapone, distributore di salviettine monouso. L’aerazione deve avvenire tramite una superficie finestrata apribile di almeno 0,5 m2: in alternativa può essere installato un impianto di ventilazione forzata a comando automatico temporizzato.

Abbonati per continuare a leggere l’articolo

ABBONATI SUBITO E SCOPRI DI PIÙ SUL CORSO EASYWORK!

I Nostri Esperti – leggi tutti gli articoli