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Tutti gli uomini della sicurezza

Il centro estetico, come tutte le imprese in cui lavorino almeno due persone è, per legge, tenuto a mettere in pratica tutti gli adempimenti previsti in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dal Testo Unico in materia (D. Lgs. 81/08).

Proprio la norma rileva che la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro deve essere il risultato concertato di più azioni svolte da una molteplicità di soggetti, lavoratori compresi, nell’ambito dell’organizzazione aziendale. Questa molteplicità di soggetti deve operare in modo sinergico e deve, ciascuno per i propri ruoli e responsabilità, contribuire a che il luogo di lavoro sia sicuro per chi vi lavora e per chi vi fa accesso (come per esempio clienti, fornitori, collaboratori).

Luca Pasquero, Consulente sicurezza sul lavoro

Chi ha la possibilità di affidarsi alla consulenza di un professionista in materia è sicuramente facilitato ad individuare le figure “chiave” della sicurezza all’interno di una impresa; tuttavia, per tutti, è importante conoscere i principali ruoli e le attività che sono in carico a ciascuno di essi. Si parla, in questo caso, di “organigramma della sicurezza” che, come intuibile, contempla una serie di ruoli che devono, all’evenienza, essere accentrati anche in poche persone (pensiamo al caso in cui nel centro operino solo due o tre persone che devono ottemperare a tutte le mansioni previste dalla legge).

Su tutti il Datore di Lavoro, che ha la totale responsabilità delle attività professionali che si svolgono nella struttura e che deve prevedere i rischi e mettere in atto tutto quanto possibile per garantire la sicurezza sul posto di lavoro. È lui che redige il Documento di Valutazione dei Rischi (ove questo sia predisposto da una società specializzata ricordiamo che è comunque il datore di lavoro il responsabile di quanto riportato sul documento) e che deve garantire una adeguata formazione dei lavoratori sui rischi dell’attività e sui presidi adottati per prevenirli e gestirli al meglio. Il Datore di Lavoro nomina anche il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Responsabile del Primo Soccorso e dell’Antincendio, il Medico competente e i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di gestione delle emergenze (RSPP e RLS).

Il Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP) è una figura fondamentale nell’organigramma della sicurezza. Non solo, infatti, coadiuva il Datore di Lavoro nell’identificazione dei rischi e delle misure di sicurezza, ma contribuisce ad elaborare – sentiti anche i lavoratori – le misure preventive e protettive necessarie, si adopera per la verifica della messa in sicurezza degli ambienti e si fa promotore di tutte quelle azioni correttive e migliorative che si rendessero necessarie nel tempo.

Altro ruolo obbligatorio per legge è quello del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Suo il compito di collaborare, con l’RSPP e il Datore di Lavoro, per la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi e di tenere informati gli addetti delle misure adottate dalla struttura.

E i lavoratori? Anche chi non ha una nomina specifica all’interno dell’organigramma della sicurezza è tenuto a dare il proprio contributo

Il Testo Unico, infatti, indica che: ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro

Per quanto riguarda le figure di Responsabile del Primo Soccorso e dell’Antincendio, è opportuno sapere che si tratta di ruoli la cui nomina è obbligatoria per legge (e deve essere riportata nel DVR) e che prevede una formazione specifica. In entrambi i casi i soggetti nominati dal Datore di Lavoro, pur avendo una responsabilità specifica, non hanno per legge alcuna responsabilità penale (tranne in caso di omissioni o negligenza).

Il Medico Competente, infine, è l’unica figura che, pur presente nell’organigramma della struttura, può essere “esterno”. Suo il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria nei modi e nei tempi previsti dalla normativa ed esprimere giudizi sull’idoneità dei lavoratori a svolgere determinate mansioni. Al medico competente, proprio per il suo ruolo, possono essere riconosciute responsabilità penali. Anche se il centro estetico è generalmente una struttura di piccole dimensioni, l’organigramma della sicurezza deve essere comunque completo e prevedere le diverse nomine. Ricordiamo infatti che in caso di visita ispettiva l’inosservanza degli obblighi di legge può comportare anche gravi sanzioni.