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Nuove misure di sostegno alle imprese

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è in vigore dal 26 maggio 2021, il cosiddetto “Decreto Sostegni-bis” (DL 25 maggio 2021 n. 73), che prevede ulteriori misure per imprese, operatori economici, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica Covid-19. Le principali disposizioni della manovra, in materia fiscale e di agevolazioni, sono di seguito riportate.

MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE
L’articolo 13 del DL 73/2021 proroga al 31.12.2021 i regimi di Garanzia SACE e del Fondo di Garanzia PMI, rimodulandone l’operatività per favorire una graduale riduzione delle misure. Il regime di Garanzia SACE è prorogato al 31.12.2021 per:
– finanziamenti alle imprese (art. 1 co. 1 del DL 23/2020);
– portafogli di finanziamenti alle imprese (art. 1 co. 13 del DL 23/2020);
– misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni (art. 1-bis.1 del DL 23/2020).

Per le garanzie disposte dall’art. 1 co. 1 e 1-bis del DL 23/2020, il termine massimo di durata delle nuove operazioni è innalzato a 10 anni, previa notifica e autorizzazione della Commissione Europea. I finanziamenti già garantiti di durata non superiore a 6 anni possono essere estesi o sostituiti con nuovi finanziamenti di durata fino a 10 anni. La garanzia prestata dal Fondo di Garanzia PMI è prorogata al 31.12.2021. Dall’1.7.2021 la garanzia opererà con le seguenti modalità:
– le garanzie per operazioni di valore superiore ai 30.000,00 euro (art. 13 co. 1 lett. c) del DL 23/2020) sono concesse nella misura massima dell’80% (anziché del 90%) – il termine massimo di durata delle operazioni che fruiscono del regime di intervento straordinario è innalzato a 120 mesi, previa notifica e autorizzazione della Commissione Europea. La misura si applica anche alle operazioni già garantite, salve le necessarie autorizzazioni e nel rispetto del limite massimo di 120 mesi di durata dell’operazione; – le garanzie per operazioni fino a 30.000,00 euro (art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020) sono ridotte dal 100% al 90% e potrà essere applicato un tasso di interesse diverso.

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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

L’articolo 1 del DL 73/2021 prevede un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA, articolato sostanzialmente in tre componenti:
– un contributo “automatico” pari a quello dell’art. 1 del D.L. 41/2021 (“Decreto Sostegni”) – se più conveniente, un contributo “alternativo” calcolato su un diverso periodo di riferimento; – un ulteriore contributo, con finalità perequativa, legato al risultato economico d’esercizio.

Il contributo “automatico” è riconosciuto ai soggetti che:

– hanno la partita IVA attiva al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021); – hanno presentato l’istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021.

Il nuovo contributo:
– spetta in misura pari a quello già riconosciuto dall’art. 1 del DL 41/2021;
– è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità scelta per il precedente (accredito diretto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24), senza necessità di presentare alcuna istanza.

In alternativa al contributo automatico, è possibile beneficiare di un contributo calcolato su un differente periodo temporale.

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Per maggiori informazioni potete contattare il dott. Alessio Bianchi presso lo Studio Dell’Apa Zonca e Associati Dottori Commercialisti (Milano) allo 02 6699241