In questo numero di Mabella, prendiamo in esame una categoria di dispositivi presenti nei centri estetici ma non compresi nel Decreto 206/2015.
L’articolo 1 della Legge n.1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l’attività di estetista, è di fondamentale aiuto nell’identificare quale deve essere la funzione d’uso che debbono avere i dispositivi/le apparecchiature per essere conformi a quanto previsto dal DM 206/2015 nelle
25 Schede tecnico informative allegate al DM stesso. La funzione d’uso primaria degli apparecchi elettromeccanici elencati nella Legge 1/90 e successivamente nel DM 206/2015 è quella di fornire strumenti tali da poter sostituire o cooperare con l’attività manuale dell’estetista nell’esecuzione, con maggior energia, di trattamenti “eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti”. Solo se questo è il loro scopo primario – “il trattamento” – le apparecchiature utilizzate dalle estetiste nei loro centri dovranno essere conformi ai requisiti tecnici definiti dal Decreto stesso. Ogni estetista, quindi, nel suo centro estetico potrà utilizzare liberamente anche altri dispositivi necessari allo svolgimento della sua professione con funzioni d’uso diverse dal trattamento, come appena sopra definita. In questo caso il dispositivo, ancorché utilizzato in un centro estetico, non avrà alcun obbligo normativo legato a quanto previsto dal DM 206/2015.
Nei centri estetici, oltre alle apparecchiature utilizzate per i trattamenti, è abbastanza comune trovare un numero significativo di apparecchiature/dispositivi necessari a un corretto esercizio della professione di estetiste. In particolare, accanto ai dispositivi di sterilizzazione e disinfezione della strumentazione varia utilizzata per i differenti trattamenti (anch’essi non compresi nell’elenco delle apparecchiature individuate dal DM 206/2015) si trovano frequentemente:
Lastre termografiche. Evidenziano e classificano i vari stadi della cellulite e le zone interessate, trovando così i trattamenti più appropriati da mettere in atto in base ai vari livelli; mostrano in modo oggettivo e scientifico la necessità di sottoporsi ad un trattamento mirato; seguono il processo evolutivo e aiutano a monitorare i risultati ottenuti con i trattamenti estetici.
Bilancia impedenziometrica. È uno strumento elettronico concepito per misurare il peso corporeo stimando, tramite il principio dell’impedenzometria, diversi parametri riferiti alla composizione dello stesso, ad esempio le percentuali di massa magra (FFM) e massa grassa (FM), stato di idratazione, massa cellulare, ecc.
Termometri digitali. Necessari per il controllo della temperatura corporea durante i vari trattamenti.
Videodermatoscopio. Videocamera dotata di ingrandimento sufficiente per osservare con chiarezza di particolari pelle, capelli e cuoio capelluto, consentendone la misurazione di parametri e l’osservazione di inestetismi.
Metro da sarta. Utile a misurare la circonferenza corporea pre e post trattamenti estetici tesi a ridurre la massa grassa localizzata.
L’elenco delle suddette apparecchiature, sicuramente incompleto, evidenzia una categoria di dispositivi che si trovano normalmente nei centri estetici e che non vengono presi in considerazione dal DM 206/2015 in ragione del fatto che la loro funzione d’uso non coincide con quanto sopra definito, ma il loro utilizzo nei centri estetici ha due scopi e momenti d’uso fondamentali che si basano sul principio di valutazione e misura pre e post trattamento.
La valutazione pre trattamento degli inestetismi del viso e del corpo e la misura (quando necessario) serve per identificarne le possibili origini e per definire a quali trattamenti e a quali prodotti cosmetici l’estetista dovrà far riferimento per eliminarli o ridurli. A questo punto sicuramente, se il programma individuato prevede l’utilizzo di apparecchiature, esse dovranno essere conformi al DM 206/2015. Completato il ciclo di trattamenti, sarà necessario valutare nuovamente le zone del viso e del corpo trattate per verificare e confermare che la scelta del programma di trattamenti fatta abbia dato i risultati attesi.
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Come si può ben capire, le funzioni d’uso di questa categoria di dispositivi non rientrano tra quelle normate dal DM perché non hanno come scopo primario i trattamenti ma solo le misure/valutazioni/indicazioni per i trattamenti stessi.
In questa categoria quindi rientrano a pieno titolo tutti quei dispositivi dedicati all’analisi e alla valutazione degli inestetismi viso e corpo basati su diverse tecnologie – quali impedenziometria, ultrasuoni, rugosimetria, energia luminosa a particolari lunghezze d’onda, e altri ancora – per rendere le valutazioni attendibili e ripetibili nonché dare una guida agli operatori del settore professionale estetico per consigliare il programma di trattamento più adatto ai propri clienti, chiaramente scegliendo tra una serie di prodotti e tipologie di trattamento memorizzati nel software di gestione delle apparecchiature di analisi e valutazione.
Pur non dovendo far riferimento al DM 206/2015, tali apparecchiature hanno l’obbligo di essere certificate secondo le Direttive di riferimento:
• Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
• Direttiva EMC 2014/30/UE
• Direttiva 2011/65/UE,
come documentato nel fascicolo tecnico relativo all’apparecchiatura, e dalla marcatura CE apposta sull’etichetta dell’apparecchiatura.