Di Giulio Pirotta
Come per molte categorie di prodotti, anche per i cosmetici esiste un impianto normativo articolato che attualmente fa riferimento ad un regolamento europeo per disciplinare produzione, confezionamento e vendita oltre che i controlli e le sanzione
L’obiettivo principale della normativa è tutelare la sicurezza dei consumatori, attraverso l’immissione in commercio di prodotti controllati e sicuri per la salute del consumatore.
Il regolamento attuale è in pieno vigore dal 2013 ed è l’ultimo passaggio di un’evoluzione iniziata in Europa nel 1976 e in Italia nel 1986.
Interamente applicabile in modo uniforme in tutta Europa il Regolamento 1223/2009 sui prodotti cosmetici contiene la definizione di prodotto cosmetico e disposizioni che garantiscono la sicurezza del cosmetico sotto vari punti di vista (dal metodo di fabbricazione al controllo degli ingredienti, dall’obbligo delle informazioni da dichiarare in etichetta alle valutazioni eseguite da un esperto). Essendo il Regolamento rivolto a tutti gli stati membri, essa prevede che alcune informazioni riportate in etichetta (es. funzione, avvertenze e modalità d’uso, ecc.) siano riportate nella lingua ufficiale del paese in cui il prodotto viene commercializzato.
LE DEFINIZIONI PRINCIPALI
L’articolo 2 del Regolamento europeo definisce cosa è un cosmetico: “Ai fini del presente regolamento si intende per prodotto cosmetico qualsiasi sostanza o miscela, destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei“. La prima annotazione che si può fare è quella di riconoscere che la definizione così posta è unitaria, non sono previste differenze per i prodotti “ad uso professionale”, non sono definiti i “cosmeceutici” (così apprezzati dal marketing) e non sono previste regole differenti per campioni o gadget. Per favorire trasparenza all’interno del regolamento sono dettagliate altre definizioni, per esempio sono chiariti concetti come “sostanza”, “miscela”, “fabbricante”, “distributore”, “utilizzatore finale”, “messa a disposizione sul mercato”, “immissione sul mercato”, “importatore”, “norma armonizzata”, “conservanti”, “coloranti”, “filtri UV”, ecc.
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Come il regolamento tutela la sicurezza?
I pilastri su sui si basa la sicurezza dei cosmetici in Europa sono l’attività del comitato scientifico della commissione Europea (SCCS) e la valutazione della sicurezza di ogni singolo prodotto tramite una relazione sulla sicurezza dei cosmetici (Cosmetic Product Safety Report), esaminata e firmata da un esperto. Per ogni prodotto è poi disponibile la cosiddetta “documentazione informativa sul prodotto” indicata l’acronimo PIF (Product Information File). Gli ingredienti in uso nei prodotti in Europa sono sicuri, anche quelli chiacchierati e demonizzati in blog o da un marketing di tipo terroristico basati sulla paura (chemiofobia) spesso non supportata da fatti oggettivi.
Gli ingredienti non usabili in Europa sono elencati (oltre 1400), mentre quelli che vanno usati con attenzione sono rigorosamente limitati in specifici allegati. L’informazione al consumatore è ampiamente garantita dall’etichetta che contiene: il nome e l’indirizzo del responsabile dell’immissione sul mercato, il contenuto nominale, il numero del lotto di fabbricazione; il Paese d’origine per i prodotti fabbricati in paesi non membri dell’Unione Europea; la funzione del prodotto, le precauzioni particolari per l’impiego e l’elenco degli ingredienti del prodotto nell’ordine decrescente e con i nomi standard INCI.