In considerazione dei perduranti effetti economici dell’emergenza da Covid-19, il legislatore è nuovamente intervenuto sul calendario delle scadenze fiscali.
Per effetto delle previsioni contenute nel D.L. n. 146/2021, i contribuenti decaduti dalle definizioni agevolate dei carichi affidati all’agente della riscossione previste dagli articoli 3 e 5 del D.L. n. 119/2018 e dall’art. 1, commi 184 e seguenti, della legge n. 145/2018 sono riammessi nei termini per il pagamento delle rate scadute e continuare a usufruire dei benefici correlati a tali agevolazioni. In considerazione dei perduranti effetti economici dell’emergenza da Covid-19, il legislatore è infatti nuovamente intervenuto sul calendario delle scadenze fiscali. In particolare, l’art. 1 del Decreto fiscale, intervenendo sull’art. 68, comma 3, D.L. n. 18/2020, prevede una rimodulazione dei termini di versamento delle rate originariamente scadenti nel 2020 e nel 2021. Il comma 3 citato, già oggetto di diversi interventi modificativi (da ultimo per effetto dell’art. 1- sexies, comma 1, D.L. n. 73/2021 – decreto Sostegni bis), prima della modifica in esame, prevedeva che si considerasse tempestivo il pagamento delle rate dovute, se effettuato:
– entro il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;
– entro il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
– entro il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
– entro il 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;
– entro il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
Leggi anche l’articolo Nuove misure di sostegno alle imprese
Per effetto della modifica introdotta dal Decreto fiscale, i contribuenti che non siano riusciti a rispettare le scadenze originarie, né le scadenze già prorogate nella fase emergenziale, hanno un’altra possibilità per evitare la decadenza dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio, effettuando, entro il 30 novembre 2021, il pagamento integrale e senza alcuna maggiorazione delle rate dovute per il 2020 e di quelle in scadenza nel 2021, per le quali quindi resta confermata la calendarizzazione prevista dal decreto Sostegni bis, inclusa anche la rata che sarebbe naturalmente scaduta il 30 novembre. Egualmente, entro lo stesso termine, al fine di non perdere i relativi benefici, deve essere effettuato il pagamento delle rate scadute nel 2020 e nel 2021, dovute da parte dei contribuenti che hanno usufruito della procedura del saldo e stralcio degli omessi versamenti di cui alla legge n. 145/2018. Per espressa previsione normativa, anche in relazione al nuovo termine di scadenza rimane applicabile il periodo di tolleranza di cinque giorni previsto dall’art. 3, comma 14-bis, D.L. n. 119/2018, per cui l’inefficacia delle definizioni non si produce se il pagamento avviene entro il 6 dicembre 2021. La previsione del nuovo termine di versamento al 30 novembre consente, inoltre, un coordinamento degli effetti delle definizioni in questione con quelli del condono previsto dall’art. 4 del D.L. 41/2020, ossia lo stralcio dei debiti per carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che alla data del 23 marzo 2021, avevano un importo residuo, considerando capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, fino a 5.000 euro. Lo stralcio è applicabile anche ai debiti oggetto della rottamazione ter e del saldo e stralcio.
Leggi anche l’articolo Decreto ristori tutti gli aggiornamenti
Secondo le previsioni contenute nel D.M. 14 luglio 2021 del Ministero dell’Economia e delle finanze, l’annullamento automatico di tali debiti è effettuato alla data del 31 ottobre 2021. Tale previsione, nella vigenza dei precedenti termini di scadenza delle rate delle definizioni agevolate, poteva comportare delle complicazioni, dovendo i contribuenti provvedere al pagamento delle rate (eventualmente relative anche a ruoli interessati dallo stralcio) anteriormente rispetto all’annullamento. A seguito dello slittamento del termine di pagamento della rottamazione ter e del saldo e stralcio al 30 novembre 2021, il problema è venuto meno, in quanto il contribuente, prima di effettuare il pagamento, potrà avere certezza delle somme dovute al netto dei debiti fino a 5.000 euro automaticamente stralciati. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è possibile verificare se nei documenti inclusi nel piano di pagamento della rottamazione ter e del saldo e stralcio, sono presenti carichi annullati ai sensi dall’art. 4 del D.L. 41/2020 e stampare i relativi moduli per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate al netto delle somme annullate relative ai suddetti carichi.
Si ricorda che la conseguenza del mancato rispetto dell’obbligo di pagamento alla nuova scadenza prevista comporta la decadenza dalle definizioni con conseguente ripristino del debito originario, comprensivo di interessi e sanzioni e – stando alla normativa attuale – senza possibilità di ottenere, in relazione a tale debito totale, una rateazione secondo le disposizioni di cui all’art. 19, D.P.R. n. 601/1973. Le eventuali somme già versate dai contribuenti sarebbero acquisite a titolo di acconto sull’intero debito. L’intento del legislatore, di concedere più tempo a quei contribuenti che, nonostante le proroghe, non siano riusciti a rispettare le scadenze previste, è senz’altro apprezzabile. Tuttavia, è immaginabile che la previsione di un’unica data per il pagamento integrale degli importi dovuti renda l’adempimento fuori dalla portata di molti contribuenti.
I Nostri Esperti – leggi tutti gli articoli
Per maggiori informazioni potete contattare il dott. Alessio Bianchi presso lo Studio Dell’Apa Zonca e Associati Dottori Commercialisti (Milano) allo 02 6699241