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Cosa dice la legge

Di Sandra Landoni

L’esercizio dell’attività di estetista ha trovato la propria regolamentazione quadro con la legge n. 1 del 1990. Con questo provvedimento sono stati fissati i requisiti, l’ambito e le modalità di svolgimento dell’attività.

La legge fissa i parametri necessari per la qualificazione professionale, stabilisce le modalità di esercizio e affida alle Regione il compito di emanare le relative norme di programmazione. È compito delle Regioni emanare leggi o regolamenti regionali attraverso i quali fissare i requisiti minimi strutturali, gestionali e igienico-sanitari dell’attività, che i Comuni sono chiamati a recepire nell’ambito del propri regolamenti. 

Le Regioni stabiliscono i requisiti strutturali del centro estetico – con riferimento a superfici e altezza dei locali, impianti di aerazione, pavimenti, pareti e servizi igienici, dotazione delle cabine – ma anche quelli igienico-sanitari, riferiti alla disinfezione/sterilizzazione degli strumenti. L’accertamento dei requisiti igienico – sanitari dei locali, delle suppellettili, delle attrezzature e delle dotazioni tecniche destinate allo svolgimento delle attività, nonché della corrispondenza delle apparecchiature in uso nell’attività di estetista a quelle di cui all’elenco allegato alla L. n. 1/90, spetta al Servizio del Dipartimento di Prevenzione delle ASL territorialmente competenti, che rilasciano apposito certificato di conformità igienico – sanitaria. I centri sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste dal Decreto 81/2008 e successive modificazioni, noto come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, che costituisce la normativa fondamentale in tema di valutazione e prevenzione da tutti i rischi e prescrive misure di tutela per tutte le aziende in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro, dove ciascuna azienda proceda alla compilazione del DVR (documento di valutazione del rischio) in base alle caratteristiche dell’attività.

I centri estetici hanno, al pari degli studi medici, l’obbligo di verifica dell’impianto elettrico ogni due anni. Sono in capo ai titolari di centri con dipendenti una serie di adempimenti relativi a formazione, informazione e addestramento dei collaboratori e sorveglianza sanitaria, che consiste nella verifica “nel tempo” dello stato di salute dei lavoratori a rischio. Particolare attenzione è riservata all’utilizzo delle apparecchiature elettromeccaniche a uso estetico che devono recare la marchiatura CE ed essere corredate dalle indicazioni per la messa in servizio fornite dal fabbricante che deve provvedere, nei casi previsti, all’addestramento sull’utilizzo. Al di là delle norme, sento il bisogno di ricordare che la disinfezione del salone, delle superfici di lavoro e degli strumenti dovrebbe essere sempre un’assoluta priorità per ogni professionista che operi nel settore dell’estetica e che la prevenzione di contaminazioni e infezioni passa necessariamente attraverso l’applicazione di protocolli rigorosi d’igiene e disinfezione.

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